A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento del numero dei contagi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella notte del 12 ottobre, ha firmato il nuovo DPCM. Le nuove misure, che sostituiranno quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre, saranno efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.
Tra queste è stato introdotto l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (come già in passato) sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Quest’obbligo cessa nel momento in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi sia garantita in modo continuativo. Fanno eccezione i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. La mascherina può non essere indossata durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Obbligatorio per i soggetti con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Si potranno svolgere attività motorie e sportive all’aperto così come nelle palestre, piscine, centri e circoli sportivi. Ciò è consentito, purché sia rispettato il distanziamento sociale e con il divieto di assembramento, conformemente alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport. Vietate, invece, le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere amatoriale.
A condizione che siano rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica così come gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto. In questo caso è necessario che ci siano posti preassegnati e distanziati, con un numero massimo di 1000 spettatori se all’aperto e 200 spettatori se in luoghi chiusi. Restano sospesi tutti gli eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale. Sono vietate le attività di discoteche, sale da ballo o simili, sia al chiuso che all’aperto. Consentite celebrazioni, sia civili che religiose, con un numero massimo di 30 partecipanti, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.
È fortemente raccomandato evitare feste, e non ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei in abitazioni private.
Possibile svolgere manifestazioni fieristiche e congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo modalità organizzative consone alle dimensioni ed ai luoghi, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale.
I musei, e altri luoghi di cultura, possono continuare le loro funzione, a condizione che sia garantito un accesso contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori sia rispettato il distanziamento interpersonale nel pieno rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle Regioni.
Per quanto riguarda il capitolo scuola vi è la conferma della ripresa delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obbligo per le istituzioni scolastiche di predisporre ogni misura utile a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico in base alle indicazioni operative diramate dall’Istituto Superiore di Sanità. Vietati i viaggi d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili. Consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale così come i corsi formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato, la distanza interpersonale e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni.
Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in piedi. Dopo le 21.00 è previsto il divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali. Nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sono consentite le attività di ristorazione con consegna a domicilio o da asporto.
Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti.
L’accesso ai luoghi di culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare assembramenti. Lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose.
Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Vi è il divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze.
L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le attività delle filiere che forniscono beni e servizi.
Rispetto alle attività professionali, è fortemente raccomandato: lo svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, di incentivare le ferie e i congedi retribuiti; di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Raccomandato anche l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Particolari misure sono dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori individuati dall’elenco F dell’allegato 20 del decreto in commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Varate anche altre misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Queste riguardano il personale sanitario, che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti. I servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici di tutte le PA, i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del contagio. Coinvolte anche le associazioni di categoria, le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie. Per le strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al pubblico. Infine, le imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
Previste anche disposizioni specifiche per la disabilità. Le attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori. Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori.
In data 12 ottobre, il Ministero della Salute ha diramato una circolare contenente le modifiche della durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. Come prima cosa viene chiarita le differenze tra queste due. Il primo consegue all’accertamento documentato di soggetto contagiato e consiste nella separazione della persona infetta dal resto della comunità per tutta la durata del periodo di contagiosità, in ambienti idonei a prevenire la trasmissione del virus. La quarantena, invece, consiste nella riduzione dei movimenti delle persone sane per tutta la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte al virus, con lo scopo di monitorare l’eventuale evoluzione di comparsa o meno dei sintomi da contagio. La Circolare, inoltre, fornisce indicazioni su casi positivi asintomatici, sintomatici, quelli positivi a lungo termine e coloro che sono a contatto stretto con asintomatici. Presenti anche diverse raccomandazioni come quella di eseguire test molecolare a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili o a rischio complicanze e svolgere test differenziati per i bambini. Infine, viene anche suggerito di promuovere l’utilizzo della App Immuni.